Tirocini Formativi: un’opportunità per tutti, disoccupati e non solo!

Una buona notizia per tutti coloro che desiderano acquisire competenze in azienda!

 

orario_di_lavoroLa Corte Costituzionale, con sentenza n. 287 del 19-12-2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del Dl 138/2011, il quale prevedeva che i tirocini potevano essere promossi soltanto a favore di neo-diplomati o neolaureati  entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

 

La sentenza della Corte Costituzionale riporta la situazione alla regolamentazione precedente (articolo 18 della legge 196/1997 e del Dm 142/1998), in sintesi ecco le casistiche nuovamente valide per i tirocini in azienda:

a) studenti che frequentano la scuola secondaria: 4 mesi

b) lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità: 6 mesi

c) allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione:  6 mesi

d) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi: 12 mesi

e) persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f): 12 mesi

f) portatori di handicap: 24 mesi

In particolare, i tirocini possono essere promossi da parte di soggetti quali

  • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
  • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
  • soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i..